PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge detta nuove norme aventi ad oggetto la disciplina delle seguenti materie:

          a) uso efficiente dello spettro elettromagnetico e avvio di un mercato aperto per il libero commercio e utilizzo delle frequenze elettromagnetiche;

          b) assetto del sistema delle comunicazioni sonore e televisive nazionale, regionale e locale;

          c) transizione alla tecnologia trasmissiva digitale e processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni.

Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

      1. Sono princìpi fondamentali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive:

          a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

          b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

 

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          c) il diritto inviolabile di ciascun individuo a una informazione rispettosa dei princìpi di obiettività, completezza, lealtà, indipendenza e imparzialità;

          d) il diritto di ciascun individuo di poter essere raggiunto dal massimo numero possibile di voci;

          e) l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 3.
(Princìpi generali a salvaguardia
del pluralismo e della concorrenza).

      1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai princìpi di tutela della concorrenza nel mercato delle radiofrequenze di cui all'articolo 4, nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa, nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
      2. Sono previsti differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore

 

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di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.
      3. Sono previsti titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui al comma 2 e una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi.
      4. Sono previsti titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui al comma 2, rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri.
      5. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.
      6. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni
 

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di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
      7. I fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti.
      8. Tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi hanno diritto di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete.
      9. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, si attiva in ogni sede affinché siano adottati standard tecnologici uniformi per la fruizione dei contenuti audiovisivi sulle diverse piattaforme tecnologiche e si adopera al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.
      10. Sono previste specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legislazione vigente.

Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E COMPLETA ATTUAZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE IN TECNICA DIGITALE

Art. 4.
(Contenuto della delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità

 

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ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisizione dei pareri di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina:

          a) della gestione e dell'utilizzo dello spettro elettromagnetico;

          b) del graduale processo di convergenza tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

          c) della completa attuazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro tre mesi dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione.
      3. I decreti legislativi disciplinano le materie di cui al comma 1 con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2005 (COM (2005) 400), relativa alla gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea, è prevista, entro il 31 dicembre 2011, la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche utilizzabili per i servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

 

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          b) la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche persegue l'obiettivo di una gestione dello spettro elettromagnetico basata sui princìpi di efficienza e di non discriminazione. In particolare:

          1) il principio di efficienza impone la massimizzazione del numero dei servizi di comunicazione elettronica erogabili utilizzando una specifica tecnologia in una porzione di spettro prefissata;

          2) il principio di non discriminazione impone di assicurare a tutti gli operatori pari condizioni nell'accesso ai potenziali utenti;

          c) la disciplina del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche è basata sull'introduzione dei seguenti princìpi:

          1) diritto di praticare lo scambio e il commercio dei diritti individuali di utilizzo delle frequenze in determinate bande dello spettro radioelettrico, nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;

          2) il titolare ha il diritto di utilizzare le frequenze per qualsiasi servizio di comunicazione elettronica terrestre, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri; sono stabiliti con legge i criteri in base ai quali individuare i casi eccezionali in cui sono previste limitazioni dei servizi di comunicazione elettronica per i quali è possibile utilizzare lo spettro;

          3) sono limitati al massimo le restrizioni e i vincoli di natura tecnologica nell'utilizzo delle frequenze garantendo al contempo un'adeguata protezione dalle interferenze in modo tale da consentire la piena realizzazione del processo di convergenza tecnologica;

          4) è garantito l'accesso alle informazioni necessarie relative al mercato dello spettro elettromagnetico, in particolare alle informazioni relative all'assegnazione e ai diritti di utilizzo dello spettro già assegnati;

 

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          d) sono individuate le parti dello spettro radioelettrico utilizzate a fini di esclusivo interesse pubblico, oppure gestite a livello sovranazionale, non rientranti nell'ambito del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, nonché quelle riservate ad utilizzo di pubblico dominio;

          e) il mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche può coprire le frequenze attualmente utilizzate per i servizi di comunicazioni mobili terrestri, i servizi di comunicazioni fisse senza fili terrestri, i servizi di telediffusione e di radiodiffusione terrestri comprese le frequenze destinate alle radio e alle televisioni nazionali, regionali e locali;

          f) l'instaurazione di un regime di scambio e di utilizzo flessibile delle radiofrequenze tiene conto delle esigenze di armonizzazione dell'utilizzo dello spettro a livello dell'Unione europea.

      4. I decreti legislativi disciplinano la fase di transizione al mercato delle frequenze tenuto conto, in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conduce un'analisi dettagliata dello stato attuale di utilizzo dello spettro elettromagnetico, della struttura delle aree di servizio e degli effetti interferenziali di tutti i trasmettitori operanti;

          b) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituisce un apposito organismo con il compito di coordinare e di vigilare la fase di completa attuazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in tecnica digitale con l'instaurazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          c) al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, le frequenze disponibili, anche a seguito degli interventi sanzionatori e inibitori di cui alla lettera f), sono

 

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assegnate mediante asta o altri sistemi di attribuzione delle frequenze soggette al regime di scambio;

          d) è previsto, a carico degli operatori che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione dominante, l'obbligo di adempiere ai provvedimenti dell'autorità amministrativa, disciplinati dai decreti legislativi, volti a consentire l'avvio di una effettiva concorrenza tra una pluralità di gestori di rete e una pluralità di fornitori di contenuti;

          e) il modello base di accesso alla rete è quello fondato su accordi di diritto privato; l'autorità amministrativa controlla che non sia ostacolata la concorrenza con l'imposizione di prezzi troppo alti per l'accesso e per l'utilizzazione della rete e che non siano poste in essere altre pratiche elusive della concorrenza;

          f) l'organismo di cui alla lettera b) ha il compito di:

          1) modificare e ottimizzare, durante le varie fasi della transizione, l'uso delle frequenze destinate alla realizzazione delle reti digitali;

          2) evitare o impedire la formazione di posizioni dominanti al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di pluralismo di cui all'articolo 3 e dei limiti e divieti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9;

          3) garantire che i soggetti che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione dominante nel settore delle comunicazioni sonore e televisive acquisiscano un assetto compatibile con i limiti e i divieti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e con il divieto di cui all'articolo 3, comma  5;

          4) garantire in modo neutrale e trasparente l'accesso dei nuovi operatori al mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;

          5) coordinare le sequenze temporali delle modifiche alle reti, compresi

 

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il cambiamento delle frequenze, lo spostamento dei trasmettitori, le modifiche agli impianti riceventi e l'accensione di nuovi impianti digitali, in modo da minimizzare l'impatto interferenziale sull'esistente servizio analogico;

          g) è istituito un sistema di certificazione della qualità delle frequenze e di attestazione dell'effettiva estensione delle aree di servizio irradiate;

          h) l'organismo di cui alla lettera b), al fine di adempiere ai compiti ad esso assegnati dai decreti legislativi, dispone di adeguati poteri sanzionatori; in particolare può intervenire imponendo alle imprese:

          1) di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva;

          2) di presentare un'offerta per un accordo, su richiesta di altri operatori, di gestione della rete;

          3) di dismettere aziende o rami di azienda, o di rinunciare a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire l'avvio del mercato delle frequenze in maniera compatibile con il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

          4) di cedere le frequenze elettromagnetiche che eccedono i limiti anticoncentrazionistici.

Capo III
NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI SONORE E TELEVISIVE

Art. 5.
(Divieto di posizioni dominanti lesive
del pluralismo).

      1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme

 

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evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto:

          a) la costituzione, il mantenimento o l'abuso di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati o collegati;

          b) la costituzione o il mantenimento di una posizione lesiva del pluralismo da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati o collegati.

      2. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel settore delle comunicazioni sonore e televisive si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere a un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessano tali soggetti. Quando tra i diversi soci esistono accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
      3. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti situazioni:

          a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare

 

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la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori;

          b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario od organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

          1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

          2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

          3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

          4) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario;

          5) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

Art. 6.
(Limite alla titolarità delle reti).

      1. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso soggetto, anche mediante soggetti collegati o controllati, non può essere titolare di autorizzazioni o di altri titoli abilitativi all'attività di operatore di rete che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica digitale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, a uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllano altri titolari di concessione non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare

 

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più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche analogiche, in ambito nazionale, trasmesse su frequenze terrestri in tecnica analogica sulla base del piano delle frequenze. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al presente comma possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.

Art. 7.
(Limite al cumulo dei programmi).

      1. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non può essere titolare di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento del totale dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica analogica per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale non concorrono a formare la base di calcolo del limite del 20 per cento stabilito per i programmi trasmessi in tecnica analogica.
      3. Il limite al numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica digitale per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il criterio di calcolo di cui al

 

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presente comma si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
      4. Non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano a un fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale.

Art. 8.
(Limite alla raccolta di risorse economiche).

      1. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerte televisive a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
      2. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse del settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.
      3. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale, o comunque esercenti a qualunque titolo attività radiofoniche in ambito nazionale, possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.

 

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Art. 9.
(Limite agli incroci proprietari
multimediali).

      1. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      2. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, come definiti dal comma 3, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerte televisive a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. È fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.
      3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite di internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non

 

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possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

Art. 10.
(Poteri di accertamento e sanzionatori
dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato).

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle comunicazioni al fine di garantire e tutelare il libero giuoco della concorrenza.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano posizioni dominanti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, e che siano rispettati i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso e delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa.
      3. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, sono nulli.
      4. I soggetti che operano nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, sono obbligati a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
      5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 3, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti, di intese e di operazioni di concentrazione contrastanti con i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nei settori di

 

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cui all'articolo 5, comma 1, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonei a determinare una situazione vietata ai sensi dei citati articoli 6, 7, 8 e 9, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa. In tali ipotesi, oltre che nei modi previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, l'Autorità può intervenire proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare una o alcune delle seguenti misure, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute:

          a) dismissione di aziende o di rami di azienda, o rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;

          b) riduzione dei programmi irradiati in modo da garantire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 7;

          c) riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare i limiti di cui all'articolo 8;

          d) imposizione temporanea di limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi di quelli previsti dalla legislazione vigente in materia;

          e) imposizione dell'obbligo di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva.

 

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      6. I provvedimenti di cui al comma 5 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      7. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e di trasparenza stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, definendone i presupposti e i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, devono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità per questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria e il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e ai terzi che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
      8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Poteri di accertamento e sanzionatori
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse e, ogni tre mesi, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, posizioni lesive del pluralismo informativo e della libera diffusione delle idee e dei valori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione e dall'articolo 2 della presente legge.
      2. La verifica sul grado di pluralismo effettuata ai sensi del comma 1 è indipendente da quella relativa al numero delle reti o alla quantità di risorse economiche e riguarda l'impatto delle posizioni delle imprese nel settore delle comunicazioni sonore e televisive sul

 

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pluralismo informativo. La verifica sul grado di pluralismo deve valutare principalmente:

          a) gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche;

          b) gli indici di ascolto.

      3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua gli ulteriori criteri e parametri tramite i quali valutare il grado di pluralismo delle fonti di informazione, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, e definisce i presupposti, i contenuti, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 4.
      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora riscontri l'esistenza di posizioni lesive del pluralismo informativo, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché esse siano sollecitamente rimosse, proponendo alle imprese di adottare adeguate misure sanzionatorie e inibitorie, determinando nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
      5. I provvedimenti di cui al comma 4 devono contenere concrete misure eliminatorie o inibitorie, in modo tale da chiarire con precisione il concreto comportamento che le imprese destinatarie dei provvedimenti stessi sono tenute a porre in essere.
      6. Rimangono fermi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite alla medesima Autorità dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.